Dal sito di RETEAMBIENTE
“Sarà operativo dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. Tares) previsto dall’articolo 14, Dl 201/2011 (cd. “Salva Italia”) che sostituirà, abrogandole, le precedenti Tarsu, Tia1 e Tia2.
I Comuni, unici destinatari del pagamento del nuovo tributo (espressa è l’esclusione dei gestori del servizio), dovranno quindi approvare un nuovo regolamento comunale che stabilisca le regole relative al nuovo tributo, le (eventuali) esenzioni e riduzioni, le scadenze dei pagamenti eccetera, facendo riferimento, quanto alla determinazione del tributo medesimo per l’anno 2013, ancora al Dpr 158/1999 (articolo 14, comma 12, Dl 201/2011), in attesa dell’emanazione del nuovo regolamento.
Ricordiamo che la Tares comprende non solo la tassa sulla gestione dei rifiuti ma anche l’imposta sugli altri servizi comunali indivisibili (per esempio illuminazione e gestione delle strade), determinata come maggiorazione di 0,30 euro/mq (elevabile sino a 0,40 euro/mq dai Comuni) sulla tassa rifiuti.”