Anno nuovo tassa sui rifiuti nuova; dopo tarsu, tia 1 e 2, ecco la TARES

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In questi anni i cittadini terracinesi hanno pagato  la tarsu, una tia e ora si apprestano a pagare la TARES senza avere avuto mai un servizio adeguato e una gestione dei rifiuti corretta.

La TARES è il tributo comunale introdotto con il decreto legge n. 201/2011 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

I servizi indivisibili comprendono l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l’assistenza domiciliare per anziani e malati, gli asili nido e, in generale, qualsiasi servizio “a domanda individuale.

Il comune può prevedere diminuzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, e altre esenzioni previste dal regolamento.

La TARES pare partirà dal prossimo aprile e questa piccola proroga  allevierà di poco il peso che i terracinesi dovranno sopportare, peso dovuto soprattutto al già alto livello della precedente tarsu o tia cui andranno aggiunti i costi dei servizi (almeno 30 euro per una superficie di 100 metri quadrati).

Chi potrebbe soffrirne maggiormente sarà proprio la gestione dei rifiuti che potrebbe essere vista come la causa degli aumenti tariffari. Quindi, diventa un obbligo morale lottare l’evasione e ricontrollare tutti i conti del nuovo appalto. 

 Ecco l’art. 14 del decreto:

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei comuni.                              1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai servizi                                                                
      2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste,interamente o prevalentemente,la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.                                                            
      3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi uso  adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.                                                       
      4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.    

      5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in comune i locali o le aree stesse.         
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo èdovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

      7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.                                  
 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.                                                                                                        
     9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita' mmobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e' costituita da quella calpestabile.                                         
    10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.                                                                                 
    11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.                                 
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

   13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

T Comune con regolamento può, nei casi previsti dal decreto legge, prevedere diminuzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, e deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

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