Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.45, del 23 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto n.266 del 29 dicembre 2016 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Decreto contiene il Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici.
Per compostaggio di comunita’ si intende “il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.”
Nei primi due commi dell’art.1 che stabilisce le finalita’, l’ambito di applicazione e le esclusioni si legge
- Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l’attivita’ di compostaggio i comunita’ di quantita’ non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute umana.
- Salvo quanto disposto dall’articolo 10, il presente decreto si applica alle attivita’ di compostaggio di comunita’ intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
L’obiettivo è quello di ridurre il conferimento in discarica di rifiuti organici e di avviare la società del riciclaggio come vuole la Comunità europea.
Il Regolamento viene a concretizzare l’art.180 (Prevenzione della produzione di rifiuti), comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96.
Il Regolamento che entrerà in vigore il 10 marzo 2017 è scaricabile qui.
Ovviamente, il Comune ai cittadini che attiveranno il compostaggio di comunità dovrà poi ridurre l’entità della tariffa sui rifiuti urbani come afferma il comma 19-bis dell’articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
“Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attivita’ agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e’ applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.”