Gli incendi boschivi sono presi in esame dalla legge quadro 21 Novembre 2000 n. 353 che nel primo comma dell’articolo 10 stabilisce i divieti, le prescrizioni e le sanzioni.
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Nel secondo comma si obbligano i comuni a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, catasto che viene aggiornato annualmente.
A questo punto dovrebbero scattare i controlli del territorio da parte delle autorità ma non sempre questi sono efficaci.
I Comuni hanno anche delle competenze e autonomie decisionali attribuite loro dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali che i sindaci dovrebbero utilizzare nell’interesse collettivo.
E’ quello che ha fatto il 30 agosto il sindaco di Vico nel Lazio in Ciociaria.
- Ha visto il territorio devastato dagli incendi
- Ha riletto i divieti della legge 21/11/2000 n.353
- Ha notato che la fauna sì è spostata nelle aree contigue a quelle devastate dagli incendi nelle quali ha ritenuto necessario estendere il divieto di caccia
- Ha rilevato che il concentramento della fauna nelle aree limitrofe avrebbe comportato un affollamento di cacciatori con la possibile creazione di situazioni di pericolo
- Ha considerato il compito che gli assegna il TUEL per garantire l’incolumità dei cittadini e dei frequentatori delle zone montane
- Il 30 agosto ha emesso un ordinanza che vieta la caccia, addestramento – allenamento cani nelle zone limitrofe a quelle interessate da incendi boschivi.
Ecco l’ordinanza ORDSIN352017_Divieto_di_Caccia
Il WWF Litorale laziale ha inviato al sindaco Claudio Guerriero di Vico nel Lazio il proprio apprezzamento con questo messaggio
Gent.mo Sig. Sindaco,
veniamo da un periodo drammatico, forse ancora non concluso, durante il quale il nostro territorio è stato devastato dalla siccità e dagli incendi. L’insensibilità, dimostrata dalle istituzioni più alte come l’Ente regionale sordo agli appelli delle associazioni ambientaliste di vietare la caccia, ci ferisce come cittadini e come volontari che hanno invece a cuore la conservazione del patrimonio boschivo e della fauna selvatica, nonché, di riflesso, dell’economia agricola e turistica del nostro territorio. Per questo tutto il nostro plauso e la nostra approvazione va a lei, Sindaco, che con la sua ordinanza N. 35 DEL 30.08.2017 PROT.N.4398 DEL31.08.2017 coniuga la tutela del territorio a quella della protezione della vita e delle attività dei propri cittadini.