Falle nel decreto 3.1.2013 del ministro Clini sui rifiuti nel Lazio

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Attenzione ai dati forniti dal ministro al super commissario

In riferimento all’allegato n.2 del decreto Ministeriale il WWF Lazio lancia l’allarme al Super-commissario Sottile:

“Occorre effettuare una attenta verifica sulla completezza dell’elenco degli impianti di compostaggio indicati. Da una prima lettura infatti ci risultano non inseriti, tra gli altri, quello di Velletri e quello già autorizzato di Roma. Su questo lavoro di individuazione esatta di tutti i siti di compostaggio del Lazio la nostra associazione chiede il massimo rigore data l’importanza che questi assumono nella strategia certamente voluta dal Ministro per il raggiungimento degli obiettivi di legge nella raccolta differenziata spinta e l’abbandono dell’incenerimento”.

Roma, 8 gennaio 2013

Informazioni stampa: Cesare Budoni cell. 349-6040937

Questo sito/blog del WWF Litorale Pontino oggi ha superato il numero di 10.000 visitatori

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Oggi il sito/blog del WWF Litorale Pontino ha raggiunto 10.000 visite.


In undici mesi di attività il blog ha trattato questi diversi temi e con le frequenze a fianco indicate: 

Sostenibilità 60
Territorio 39
Rifiuti 32
raccolta differenziata , riciclo 30
RIDUZIONE 27
Trasporti 17
tassazione 17
Inquinamento , pesticidi 14
agricoltura 13

Sui rifiuti nella nostra regione lettera aperta del WWF Lazio al Supercommissario Dott. Goffredo Sottile

Ill.mo Prefetto,

il Decreto del 03 gennaio, a firma del Ministro Clini, pone in mano Sua un’incredibile opportunità strategica per l’avvio, in tempi rapidi, di un cambiamento radicale nella gestione del ciclo dei rifiuti nella nostra regione. Una sfida che solo un uomo di Stato può accettare, distaccandosi dalle logiche di partito e dalla volontà imprenditoriale, legata ormai da tanti anni a politiche vocate a prediligere impiantistica per la combustione e realizzazione e gestione di siti di discarica.

Per questo Le chiediamo di utilizzare i Suoi poteri per provvedere, anche in via sostitutiva degli Enti, a verificare la reale situazione degli impianti di raccolta della frazione organica, le relative autorizzazioni, l’esistenza dei progetti, ma soprattutto ad imporne così la realizzazione e la messa in funzione.

Ci si deve domandare cosa non abbia funzionato nei Comuni che avevano la possibilità di mettere a bando la realizzazione di questi impianti, ci si deve chiedere perché talvolta le gare sono andate deserte e perché nemmeno un imprenditore, in questo momento di crisi, abbia pensato a presentare nei piccoli enti locali la documentazione necessaria.

Il Ministro si è manifestato preoccupato per la presenza di criminalità organizzata legata al ciclo dei rifiuti e certamente facciamo nostra questa preoccupazione, proprio in virtù del fatto che conosciamo fin troppo bene alcuni meccanismi, soprattutto laddove il rifiuto non è ben separato.E’ d’altra parte noto a tutti come sia complesso controllare e attribuire un’esatta caratterizzazione del rifiuto e quindi verificare la correttezza delle condotte.

A Roma, i livelli di raccolta differenziata spinta dovrebbero raggiungere gli obiettivi di legge, ma, paradossalmente, per come è organizzato il ciclo, pur volendo, non potremmo iniziare la raccolta estesa a tutta la città per mancanza di siti dove conferire la frazione organica, quella parte del rifiuto che pesa più di tutto il resto e che per questo rende costoso il conferimento in discarica.

Le chiediamo, quindi, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto di far adottare ad AMA e Gruppo E.Giovi le iniziative indispensabili per rendere operativo il piano per la raccolta differenziata, attraverso l’imposizione di conversione degli impianti di TMB, in loro possesso, in linee di compostaggio.In appena due mesi avremmo a disposizione una capacità esponenziale sufficiente a raccogliere la parte umida dei rifiuti prodotti nella Capitale.

Siamo certi che non Le sarà sfuggito l’aspetto residuale riservato al punto c) che, in pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti dettata dalla normativa europea, pone come ultima scelta l’incenerimento e lo smaltimento in discarica.

Ed è in quest’ottica che leggiamo ed interpretiamo i Suoi poteri e il contenuto del Decreto, firmato dal Ministro, che certamente non intende discostarsi da ciò che impone la legge.Insomma, seppur contrari da sempre a forme di commissariamento che tendono a sollevare, sempre più spesso, i politici dalle proprie responsabilità e a comprimere la democrazia nei livelli partecipativi delle scelte, questa volta crediamo che il Commissario possa fare davvero la differen…ziata!

Avv. Vanessa RanieriPresidente WWF Lazio

 

Roma, 8 gennaio 2013
Informazioni stampa: Cesare Budoni cell. 349-6040937

Volontari al lavoro nel parco della Rimembranza di Terracina

080120133557Sono iniziati stamani i lavori nel parco della Rimembranza.

All’apertura del parco, alle ore nove, quattro cittadini si sono messi a pulire i vialetti della parte bassa poco frequentata dai cinghiali.

Durante la mattinata si è presentato l’elettricista del Comune che ha proceduto a fare l’inventario dei danni apportati dai vandali all’impianto elettrico.

Il Comune deve intervenire per il ripristino dell’impianto e per la chiusura dei varchi; inoltre, deve fornire i materiali per la manutenzione, ai lavori ci penseranno i volontari.

 

 

 

In questa settimana, tempo permettendo, si lavorerà ancora giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Tutti possono collaborare.

 

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Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi. WWF chiede il divieto d’uso al 2020

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Sette azioni prioritarie  proposte per il Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

I punti nodali individuati da un ampio schieramento di organizzazioni: AIAB, FIRAB, Legambiente, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Fai, UpBio, Federbio, Italia Nostra, Lipu, Mdc, Pro Natura – Federazione Nazionale, SIEP, Slow Food Italia, TCI, Unaapi, WWF. 


Le organizzazioni di rappresentanza di interessi molteplici intendono accendere i riflettori sull’intero percorso di recepimento della Direttiva UE sull’Uso sostenibile dei pesticidi, come è previsto dalla consultazione, richiamando principi e obiettivi generali di interesse per l’intera collettività.

Nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura ci sono, infatti, misure e percorsi che dovrebbero essere adottati per coniugare la tutela della qualità agroambientale, la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e degli operatori agricoli in un quadro di compatibilità ambientale con l’impiego di prodotti chimici di sintesi. Per far sì che questo avvenga è necessario introdurre questi punti focali nella bozza del Piano d’Azione Nazionale:

1. Le finalità del PAN     Il PAN deve individuare azioni concrete e misurabili, definendo obiettivi quantitativi di riduzione dell’impiego di pesticidi. Tali obiettivi devono essere semplici, accompagnati da indicatori efficaci e facilmente monitorabili, semplicemente comunicabili agli operatori e ai cittadini, come tra l’altro previsto dagli art. 7 e 10 della Direttiva UE.

2. Il ruolo dell’agricoltura biologica     La bozza di PAN deve prevedere un rafforzato esplicito riferimento all’agricoltura biologica come strumento di difesa e prevedere apposita azione di assistenza tecnica. Il metodo biologico dovrà, quindi, essere favorito attraverso strumenti e iniziative specifiche volte a rafforzare il comparto e valorizzare le produzioni agricole biologiche sia in termini di politiche di sostegno e di azioni previste dal Piano che di formazione degli addetti.

3. Definire il processo     La versione definitiva del documento dovrebbe inoltre definire una road map che permetta l’applicazione progressiva di misure di incentivazione e di specifiche politiche di supporto volte a indicare il raddoppio della SAU nazionale condotta con il metodo biologico entro il 2020. Inoltre, a tutela del patrimonio di biodiversità disponibile, dell’integrità delle risorse naturali e della qualificazione paesaggistica, l’adozione di tale metodo di coltivazione va promossa sull’intera superficie delle aree Natura 2000 entro 5 anni dall’entrata in vigore del PAN, accompagnando le aziende ivi presenti nel processo di conversione al biologico.

4. Ridurre tutti i rischi     Nel caso di irrorazione aerea vanno affrontate le preoccupazione di deriva dei prodotti anche su produzioni biologiche, oltre che su bacini e popolazione, rendendo opportuno un profondo ripensamento volto a una esclusione dei trattamenti aerei dal novero di possibilità.
Il PAN deve inoltre prevedere un obbligo di notifica pubblica dei produttori convenzionali su epoca e tipologia dei trattamenti per gestire possibili fenomeni deriva.
La bozza di PAN va inoltre integrata riconoscendo la pericolosità del multi residuo e prevedendo specifiche azioni di monitoraggio e prevenzione, formazione e informazione anche attraverso il necessario coinvolgimento nell’azione divulgatrice delle associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica oltre che del Ministero della Salute e dell’Ambiente, che vanno peraltro investiti di ruoli più significativi sia nella gestione che comunicazione del rischio.
A fini di salute pubblica, particolare attenzione va inoltre posta sul tema della tossicità cronica dei pesticidi che la bozza di PAN tratta in misura vaga e senza individuare chiari elementi di prevenzione e precauzione, sia in termini di applicazione di singoli composti che di loro miscele o di sequenze tra loro.

5. Pesticidi e OGM     Il PAN non affronta in alcun modo la questione OGM che comporta altrove nel mondo abuso di trattamenti erbicidi nelle colture tolleranti erbicidi e pressione selettiva generata dalle colture resistenti a insetti.

6. Il ruolo di ricerca e formazione     In tema di ricerca il PAN deve dare espressa indicazione di rafforzamento dei percorsi e della capacità di innovazione a vantaggio di sistemi colturali resilienti ed emancipati dalla chimica che devono godere di investimenti specifici in termini di ricerca.

7. La terminologia     L’appropriato, de jure e de facto, termine “pesticidi” viene sistematicamente ignorato per ricorrere alla più neutra e inoffensiva espressione “prodotti fitosanitari”.

Franco Ferroni, responsabile Biodiversità, aree protette e politiche agricole del WWF Italia, intervenuto all’incontro promosso dalle Associazioni al Senato per conto del WWF Italia ha detto “Il piano di azione nazionale pesticidi rappresenta una opportunità unica per orientare verso una maggiore sostenibilità ambientale l’agricoltura italiana, in linea con gli obiettivi indicati dall’Unione Europea. E’ necessario però che, almeno per le aree più vulnerabili come le aree naturali protette, le aree non agricole come ferrovie e strade e le aree urbane frequentate da soggetti più a rischio come i bambini, il piano indichi chiaramente l’obiettivo del divieto d’uso dei pesticidi entro il 2020. Sarebbe così assicurato da una parte l’obiettivo della tutela della salute pubblica e della biodiversità e dall’altra si consentirebbe l’ utilizzo dei finanziamenti della prossima programmazione della Politica Agricola Comune 2014 – 2020 per accompagnare Enti pubblici ed aziende agricole verso questo obiettivo con adeguati incentivi economici”.

Troppa chimica in agricoltura; dobbiamo rinunciare al prosecco?

Una recente tesi di laurea ha messo a nudo i numerosi trattamenti cui vengono sottoposte le vigne del prosecco.
 
La tesi di laurea è di Milvana Citter e ha un titolo emblematico:
 “Le primavere silenziose del prosecco, da arcadia collinare a geografie del rischio”.
Per leggerne l’introduzione e avere i riferimenti per chiedere l’intera tesi si può utilizzare questo link.
Già da anni i residenti nella zona di produzione si erano allarmati per gli effetti collaterali indesiderati dei trattamenti come appare in questo articolo del Corriere del Veneto.

La Tares, documentiamoci!

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La nuova tassazione sui rifiuti e i servizi, la Tares

 

 

Il decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201 nell’articolo 14 ha istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (illuminazione, asili nido, la manutenzione delle strade, l’assistenza domiciliare per anziani e malati, …) annullando ogni precedente disposizione come la tarsu e la tia.

La Tares, questa è la sigla del nuovo tributo, deve coprire tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e i costi di qualunque servizio a domanda individuale.

 

Già qui si può prevedere che nell’83% dei comuni italiani dove da parte dei contribuenti non si realizza la copertura totale dei costi dei servizi ci sarà un aumento consistente della tassazione; sono, infatti, solo circa 1.300 i comuni passati alla tia che copre tutti i costi. I residenti in questi ultimi comuni vedranno aggiunto a quanto già pagano solo il contributo generale di 0,30/0,40 €/metro quadrato per i servizi.   

 

Sono soggetti alla Tares tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte capaci di produrre rifiuti; l’entità della tariffa viene riferita alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie.

I criteri per ricavare la tariffa devono rispettare un regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’ambiente che troverà applicazione un anno dopo la sua emanazione.

Nella fase transitoria si fa ricorso a criteri presenti nel DPR 27 aprile 1999,n.158.

Per le abitazioni presenti nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tassa sarà pari all’80% della superficie catastale determinata secondo criteri già introdotti dal DPR 23 marzo 1998, n.138.

Qui ci sarà una fase di incrocio di dati tra comune e Agenzia del territorio; i soggetti passivi del tributo presentano una dichiarazione entro il termine stabilito dal comune in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Al comune tocca emanare un regolamento che oltre a modulare la tariffa in modo da prevedere agevolazioni e riduzioni comprenda:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l’individuazione di categorie di attività  produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività’ viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

 

Il comma 23 dell’articolo 14 che istituisce la Tares stabilisce che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione  del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità’ competente.

 

In assenza del regolamento ministeriale e molto verosimilmente del regolamento comunale e delle verifiche catastali tutto lascia pensare che ancora una volta si navigherà a vista e con poca trasparenza almeno fino al conguaglio di fine d’anno.

 

L’articolo 14 del decreto n. 201 fissa, poi, anche alcune norme sanzionatorie contro incomplete o infedeli dichiarazioni, l’elusione e l’evasione del tributo.

Perché la Tares si configura come un arretramento rispetto alle precedenti tassazioni sui rifiuti?

 

Innanzitutto, viene riferita alla superficie e non alla produzione effettiva dei rifiuti da parte del cittadino; l’attribuzione di un coefficiente medio per unità di superficie non premia il cittadino virtuoso che non sarà incentivato a praticare la prevenzione della produzione dei rifiuti.

Si prevedono agevolazioni per chi pratica la raccolta differenziata come se questa fosse un optional e non un obbligo di legge per i cittadini e per le amministrazioni. Ci sono già sentenze della Corte dei Conti  a carico di comuni inadempienti a tal riguardo.

L’accorpamento in un unico tributo, ovviamente molto più consistente del precedente (tarsu o tia), di più voci induce il cittadino ad attribuire alla gestione pur corretta dei rifiuti il salasso cui viene sottoposto e ciò lo porterà a rifiutare qualunque novità rispetto al cassonetto stradale. 

Ecco tutto l’art. 14 del decreto 5 dicembre 2011, n. 201 che istituisce la Tares:  Art.14TARES

Anno nuovo tassa sui rifiuti nuova; dopo tarsu, tia 1 e 2, ecco la TARES

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In questi anni i cittadini terracinesi hanno pagato  la tarsu, una tia e ora si apprestano a pagare la TARES senza avere avuto mai un servizio adeguato e una gestione dei rifiuti corretta.

La TARES è il tributo comunale introdotto con il decreto legge n. 201/2011 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

I servizi indivisibili comprendono l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l’assistenza domiciliare per anziani e malati, gli asili nido e, in generale, qualsiasi servizio “a domanda individuale.

Il comune può prevedere diminuzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, e altre esenzioni previste dal regolamento.

La TARES pare partirà dal prossimo aprile e questa piccola proroga  allevierà di poco il peso che i terracinesi dovranno sopportare, peso dovuto soprattutto al già alto livello della precedente tarsu o tia cui andranno aggiunti i costi dei servizi (almeno 30 euro per una superficie di 100 metri quadrati).

Chi potrebbe soffrirne maggiormente sarà proprio la gestione dei rifiuti che potrebbe essere vista come la causa degli aumenti tariffari. Quindi, diventa un obbligo morale lottare l’evasione e ricontrollare tutti i conti del nuovo appalto. 

 Ecco l’art. 14 del decreto:

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei comuni.                              1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai servizi                                                                
      2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste,interamente o prevalentemente,la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.                                                            
      3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi uso  adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.                                                       
      4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.    

      5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in comune i locali o le aree stesse.         
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo èdovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

      7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.                                  
 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.                                                                                                        
     9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita' mmobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e' costituita da quella calpestabile.                                         
    10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.                                                                                 
    11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.                                 
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

   13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

T Comune con regolamento può, nei casi previsti dal decreto legge, prevedere diminuzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, e deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

			

Il parco della Rimembranza di Terracina ha urgente bisogno di un intervento pubblico straordinario

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Vandali e cinghiali stanno mettendo sottosopra il parco, i volontari non possono avviare alcuna attività se non si procede prima a chiudere i facili varchi per animali e piccoli sabotatori.

Anche oggi all’apertura domenicale si è presentato davanti agli occhi uno spettacolo di devastazioni che hanno reso il parco irriconoscibile.

E’ urgente un intervento pubblico di manutenzione straordinaria.


Un piccolo gioiello della città è in mano ai vandali che possono entrare indisturbati e danneggiare ogni cosa a cominciare dai punti luce.

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C’è anche il rischio per questi sabotatori di fare qualche brutto incontro perché il territorio è ormai frequentato assiduamente dai cinghiali che hanno realizzato un passaggio nel tratto di confine del parco con la villa privata presente nella parte bassa di via San Francesco.

Piazzole sconvolte, gradini distrutti, staccionate abbattute, percorsi irriconoscibili: i cinghiali non hanno risparmiato nulla.

Occorrono lavori per uscire prima possibile dall’emergenza; chiusura di tutti i varchi aperti dagli animali e dalle persone, ripristino dell’impianto elettrico, sostituzione dei materiali ormai inutilizzabili.

L’ordinaria manutenzione sarà, poi, come sempre portata avanti dai volontari che oggi vedono frustrato ogni loro tentativo di restauro dello stato dei luoghi.

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Eppur si muove? Cantiere aperto sulla frana che ha interrotto la ferrovia Terracina-Fossanova e la strada Frosinone-mare

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Che vuol dire aprire un cantiere di sabato e alla vigilia delle festività natalizie?  

Se non è fumo negli occhi va preso come un buon segnale, si guadagna almeno una settimana. D’altra parte l’assessore responsabile si dice certo che in un mese saranno eliminate le cause di possibili rischi permettendo la riapertura delle due arterie, mentre i lavori di rifinitura proseguiranno. E’ troppo ottimista?

Seguiamo i lavori!

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